top of page
Penitenziario

Relazione tecnica penitenziario.

 

Premessa:

L'aumento della popolazione carceraria, anche in rapporto ai recenti ingressi immigratori, ha generato nell'ultimo decennio un forte sovraffollamento degli istituti di pena, che deteriora ulteriormente la qualità della vita dei detenuti, già provati per le condizioni di limitata libertà. Le difficoltà strutturali possono in taluni casi essere attenuate dalla qualità gestionale, ma la soluzione finale resta sempre quella di costruire nuove carceri.

Più volte lo Stato ha cercato di ridurre le tensioni indotte dal sovraffollamento carcerario attraverso indulti (l'ultimo nel 2006) o amnistie (l'ultima nel 1989), che però, in assenza di interventi strategici sulla durata dei processi e sulle misure alternative alla detenzione, creano grandi dibattiti, ansia (spesso fomentata) nella pubblica opinione, e nessun miglioramento strutturale nella situazione carceraria complessiva.

Sin dal 1999 una raccomandazione del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea invitava tutti gli stati aderenti ad adottare misure per evitare situazioni di sovraffollamento carcerario (REC 1999/22), ma l'Italia è stato l'unico Stato che ad oggi non è riuscita a dar seguito alla raccomandazione.

Il sistema che provoca il sovraffollamento è anzitutto l'abnorme ricorso alla carcerazione preventiva, cioè prima della condanna; nonostante si siano più volte irrigidite le norme che consentono l'arresto prima del processo, nonostante i giornali siano pieni di notizie di colpevoli colti in flagrante a commettere gravi reati dopo poco scarcerati dai giudici, l'arresto prima del processo è diventata infatti un'abitudine dei giudici quando consegua a complesse e lunghe indagini che si vuole portino al riconoscimento della colpa da parte degli indagati, a comprova dell'accuratezza delle indagini eseguite: ed il miglior modo per ottenere una confessione è trattenere l'imputato in una condizione di particolare disagio, a cui può facilmente sottrarsi ottenendo gli arresti domiciliari od addirittura la libertà in attesa del processo, confessando il proprio reato ed accusando tutti i propri complici, con la conseguenza assurda che quasi metà dei carcerati è in attesa di processo restando in carcere solo perché non ha voluto confessare di aver commesso il reato, con l'ulteriore assolutamente abnorme conseguenza che circa metà di loro verrà poi assolta quando si farà il processo, nonostante magari le accuse o conferme dei complici che nel frattempo hanno ottenuto la scarcerazione.
Il responsabile dell' Unione Camere Penali Italiane (UCPI) ha affermato al riguardo: "invece di depenalizzare, dal 1999 ad oggi abbiamo prodotto 320 nuove norme"..."Dovrebbe esserci un cambiamento culturale e uno delle norme. Gli stessi giudici hanno una visione del carcere come strumento d’indagine, quando dovrebbe essere invece l’extrema ratio".

L'altro fatto che ha provocato un eccezionale aumento del numero dei detenuti è la severità della normativa italiana in materia di spaccio o traffico o coltivazione di sostanze stupefacenti, tanto che oltre un terzo dei detenuti è in carcere per reati connessi alla droga; tale motivo di affollamento sta riducendosi poco alla volta, dopo che nel febbraio 2014 la Corte Costituzionale ha ripristinato una punizione più ridotta per lo spaccio di droghe cosiddette "leggere" .

La terza più evidente causa del soprannumero dei detenuti è la parsimonia con cui vengono concesse le misure alternative alla detenzione, che pur esistono dal 1975 in forme simili a quelle degli altri paesi. Infatti in Italia solo il 15% delle condanne vengono scontate con misure alternative alla detenzione in carcere, mentre sono ad esempio il 70% in Francia ed addirittura l'85% in Spagna ed in Gran Bretagna.

 

La legge del 1975, modificata molte volte, soprattutto in merito alle pene alternative alla detenzione, stabilisce i principi generali cui deve attenersi la permanenza in carcere.

L'art. 1 recita:

« Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.
Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.
Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari.
I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.
Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.  »

Ad oggi, l'attuazione pratica della legge quanto a "trattamento rieducativo" e "reinserimento sociale" è, stando alle cronache e alle testimonianze, generalmente assai carente. In particolare, il lavoro carcerario[16] è regolamentato da norme obsolete, che lo rendono una concessione - rara, e spesso arbitraria - anziché l'esercizio di un diritto e di una possibilità di effettivo reinserimento.

Fonte wikipedia.

standard minimi di vivibilità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

 

Le Regole penitenziarie europee, adottate con Raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio

d’Europa del 11 gennaio 2006, sul punto prevedono che:

“I locali di detenzione e, in particolare, quelli destinati ad accogliere i detenuti durante la notte, devono soddisfare le

esigenze di rispetto della dignità umana e, per quanto possibile, della vita privata, e rispondere alle condizioni minime

richieste in materia di sanità e di igiene, tenuto conto delle condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la

superficie, la cubatura d’aria, l’illuminazione, il riscaldamento e l’aerazione.

Nei locali in cui i detenuti devono vivere, lavorare o riunirsi:

a. le finestre devono essere sufficientemente ampie affinché i detenuti [fresano leggere e lavorare alla luce naturale in

condizioni normali e per permettere rapporto di aria tresca, a meno che esista un sistema di climatizzazione

appropriato;

b. la luce artificiale deve essere conforme alle norme tecniche riconosciute in materia;

c. un sistema d’allarme deve permettere ai detenuti di contattare immediatamente il personale.

La legislazione nazionale deve definire le condizioni minime richieste relative ai punti elencati ai paragrafi 1 e 2.

Il diritto interno deve prevedere dei meccanismi che garantiscano il rispetto di queste condizioni minime, anche in caso di sovraffollamento carcerario.

Le condizioni di alloggio dei detenuti devono soddisfare le misure di sicurezza meno restrittive possibili e proporzionali

al rischio che gli interessati evadano, si feriscano o feriscano altre persone”.

 

Pur tuttavia, individuano in uno spazio disponibile inferiore ai 3 mq a persona la

circostanza tale da giustificare, di per sé stessa, la constatazione di violazione dell’art. 3

CEDU.

 

ABSTRACT:

 

Il progetto del penitenziario è ubicato in una zona centrale della città fortemente antropizzata, pertanto si è scelto una forma compatta che ricade nell’area urbana disponibile e possiede pertanto un’alta efficienza dal punto di vista del contenimento energetico, sia per i consumi elettrici, che per le dispersioni termiche.

La forma si può sinteticamente descrivere in una base a forma quadrata di 50 mt di lato, alta 12,90mt contenenti prevalentemente le zone di amministrazione, i dormitori del personale, le docce, la mensa, i laboratori, la biblioteca, l’infermeria, le cucine, la sala ospiti, la reception, ecc. ecc. e sovrastanti tre cilindri intersecati fra di loro ed alti 9,90 mt oltre la base che misura un’altezza di 4.30 a piano per tre piani fuori terra , mentre i piani contenuti nei cilindri misurano un’altezza di 3,30 mt interpiano. La scelta della forma cilindrica mi è parsa opportuna anche per la facilità di controllo che ne deriva così come teorizzato e descritto dal filosofo e giurista inglese Jeremy Bentham nell'archetipo del Panopticon. Complessivamente l’altezza H è mt 22,80. In corrispondenza delle intersezioni tra i cilindri leggermente conici a degradare verso il basso vi sono previste tre colonne contenenti le scale di collegamento verticale ad uso esclusivo del personale di vigilanza e degli ospiti, le quali contengono anche le garitte di guardia che si affacciano su ogni piano, ed un montacarichi collegato con il deposito a piano terra. I percorsi sono stati opportunamente studiati per ottenere una separazione fisica tra i detenuti ed il personale che si incontrano solo in sporadici momenti di aggregazione e la forma complessiva rende una facile vigilanza da punti di vista privilegiati che consentono una ridotta richiesta di personale. L’intersezione tra i cilindri , grazie alla sottrazione di parti di essi, crea una corte centrale a cielo aperto, raggiungibile direttamente dai detenuti a mezzo scale in metallo di collegamento dei tre piani adibiti a dormitorio dove sono ubicate le 99 celle, ogni cella misura mq 14,00 circa e contiene due posti letto implementabili, con servizio igienico interno; tutto in base agli standard urbanistici previsti. La struttura è composta da impianti di condizionamento con pompa di calore geotermica e pannelli solari per la produzione dell’energia necessaria a compensare tutti i consumi , i materiali da costruzione, la ventilazione ed illuminazione naturale ne completano il risultato, di un edificio ad alta efficienza energetica NZEB. Il riciclo delle acque piovane derivanti dalla loro captazione da parte delle coperture studiate per il convogliamento in vasche di raccolta, ne garantisce un moderato consumo d’acqua da fonte privata. Sono previsti spazi di aggregazione anche culturale dei detenuti e laboratori per attività di rieducazione e preparazione al lavoro, una volta riammessi in libertà.

bottom of page